Statuto associazione CoHabitando Italia
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È costituita in data 23 gennaio 2007, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CoHabitando" con sede in Frazione Rhuilles n°96, Cesana Torinese (TO).
a) L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
b) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
c) Le finalità che si propone sono in particolare:
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazione immobiliari, mobiliari, finanziari, senza fine di collocamento presso terzi, e fideiussori ritenuti necessari o utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
1. L'Associazione è un'istituzione autonoma e indipendente.
2. Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di
fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. Il numero dei soci è illimitato;
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o pił dei suoi componenti ad accettare le domande di adesione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità versando contestualmente la quota associativa (che sarà restituita in caso di diniego).
4. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
1. I soci (Fondatori, Effettivi ed Ordinari) hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I soci (Fondatori, Effettivi ed Ordinari) hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci (Fondatori, Effettivi ed Ordinari) devono versare nei termini la quota sociale e gli eventuali contributi associativi e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. I soci (Fondatori, Effettivi ed Ordinari) svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Tutti i soci saranno informati delle iniziative dell'Associazione attraverso la newsletter periodica "CoHabitando News" e attraverso il portale istituzionale dell'Associazione all'indirizzo internet http://www.cohousing-italy.com.
1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, il quale potrà appellarsi entro 30 gg. all'Assemblea.
1. Gli organi dell'Associazione sono:
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera personale ai soci oppure tramite la pubblicazione dell'annuncio in "CoHabitando News", pubblicata nel sito internet ufficiale dell'Associazione http://www.cohousing-italy.com, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
4. L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea deve:
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa pił di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Ammette ed esclude i soci.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. Approva le modifiche statutarie imposte da leggi dello Stato o da altre pubbliche istituzioni.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Dura in carica quattro anni, quanto il Consiglio Direttivo.
1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. In via transitoria il primo bilancio della Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2007.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.